N16 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 45, della L.R. 31/10/1986, n. 46, così recitava:

Art. 16 - Erogazione del contributo a soggetti di diritto privato

Qualora i beneficiari del contributo regionale siano soggetti di diritto privato, ferme restando le disposizioni delle singole leggi d’intervento in ordine alle modalità di erogazione dei contributi, la concessione degli stessi è disposta previo parere degli organi di cui al Capo VI della presente legge.

Spetta altresì al Direttore regionale competente l’approvazione degli atti di contabilità e di collaudo, ovvero, per le opere inferiori ai 500 milioni, del certificato di regolare esecuzione, previo parere del Direttore provinciale dei lavori pubblici cui compete redigere la relazione acclarante di cui al primo comma, terzo alinea del precedente articolo 11.”

Dalla redazione