Articolo abrogato dall'art. 45, della L.R. 31/10/1986, n. 46, così recitava:

Art. 13 - Accertamento dello stato di avanzamento dei lavori

Anche nel caso in cui le opere fruiscano di contributo statale o regionale, l’accertamento dello stato di avanzamento dei lavori è effettuato dallo stesso ente interessato, il cui legale rappresentante appone il visto di regolarità sui relativi documenti. Tale adempimento, ove ricorra il caso, costituisce ordinativo diretto ad autorizzare le somministrazioni dei mutui.”

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