N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 45, della L.R. 31/10/1986, n. 46, così recitava:

“Art. 1 - Campo di applicazione e finalità

In coerenza con gli obiettivi della programmazione, la materia delle opere pubbliche e di interesse pubblico, di rilevanza locale e regionale è disciplinata, indipendentemente dalle fonti di finanziamento, dalla presente legge, principalmente al fine di consentire forme di decentramento funzionale, di accelerazione della spesa e di snellimento delle procedure.”

Dalla redazione