N35 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma abrogato dall'art. 79, comma 1, della L.R. 31/05/2002, n. 14, così recitava:

"3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in delegazione amministrativa intersoggettiva, come disciplinata dall'articolo 19 della legge regionale n. 42 del 1995, ai consorzi di bonifica, lo studio e la redazione, ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, dei piani generali di bonifica e relativi piani di classifica, per ciascun comprensorio classificato."

Dalla redazione

Back to top