N6 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma abrogato dall'art. 23, comma 13, della L.R. 20/04/1999, n. 9, così recitava:

"1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare ad una banca o a più banche allo scopo associate risorse da utilizzare per la concessione di mutui infruttiferi integrativi a quelli concessi dalle banche stesse a privati in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e successive modifiche ed integrazioni, per l'ammissibilità ad interventi di edilizia agevolata e destinati all'acquisto, alla costruzione, o suo completamento, e al recupero, o suo completamento, di alloggi aventi le caratteristiche di cui alla legge medesima."

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