Articolo abrogato dall'art. 28, comma 1, della L.R. 03/03/2023, n. 10 a decorrere dal 01/01/2024, così recitava:

"Art. 18 - (Presidi di rilevanza regionale)

1. La Regione riconosce e sostiene la funzione e l'attività dei soggetti che gestiscono centri ed istituti specializzati rispondenti al-bisogno di residenzialità e di semiresidenzialità e il cui ambito di intervento corrisponda almeno al territorio dell'Azienda per i servizi sanitari di riferimento; la ricognizione di tali strutture è effettuata e periodicamente aggiornata dalla Giunta regionale, previa verifica del livello delle prestazioni, con riguardo ai criteri e agli standard determinati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).

2. In attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge 104/1992, la Regione riconosce e sostiene l'attività di informazione sui servizi ed ausilii presenti sul territorio regionale, nazionale ed estero svolta dall'associazione "Comunità Piergiorgio" di Udine.

2-bis. Nel rispetto e in attuazione dei principi generali della legge di cui al comma 2 e di quelli stabiliti in materia di disabilità con la legge regionale 6/2006, la Regione riconosce e sostiene l'attività di consulenza, documentazione, orientamento e informazione svolta da Hattiva Lab Cooperativa Sociale Onlus attraverso il suo Centro InfoHandicap.

3. Allo scopo di sostenere le attività indicate ai commi 1, 2 e 2-bis, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai soggetti interessati.

4. Per l'ottenimento dei contributi i soggetti interessati presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, apposita istanza alla Direzione regionale dell'assistenza sociale, corredata del programma delle attività e del relativo preventivo di spesa. I contributi possono essere erogati in via anticipata fino all'intero ammontare del finanziamento concesso.

5. I beneficiari dei contributi, nei termini e con le modalità indicati nei decreti di concessione, trasmettono alla Direzione regionale dell'assistenza sociale una dichiarazione dalla quale risulti la documentazione dell'impiego dei contributi stessi secondo la destinazione prevista dai predetti decreti, con l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento e del numero degli utenti assistiti.

6. Per le finalità di cui al comma 2 e al fine di assicurare un'adeguata strutturazione all'attività d'informazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere altresì all'associazione "Comunità Piergiorgio" di Udine un contributo 'una tantum' da destinare all'acquisizione di idonee attrezzature e programmi informatici.

7. L'associazione beneficiaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione regionale dell'assistenza sociale un apposito progetto corredato del preventivo di spesa."

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