N12 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall’art. 9, commi 43-44, della L.R. 06/11/2018, n. 25; dall’art. 12, comma 1, della L.R. 08/03/2019, n. 4; dall’art. 9, comma 29, della L.R. 06/08/2019, n. 13 e, successivamente, abrogato dall'art. 28, comma 1, della L.R. 03/03/2023, n. 10 a decorrere dal 01/01/2023, così recitava:

"Art. 4 - (Compiti della Regione)

1. La Regione svolge compiti di promozione, programmazione, indirizzo e coordinamento, nonché di vigilanza e verifica. In particolare:

a) determina, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposita direttiva, da intendersi quale strumento propedeutico alla pianificazione integrata in materia socio-assistenziale e sanitaria, in analogia a quanto previsto per i piani di intervento a medio termine di cui all'articolo 3, commi 4 e 5 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 41, i criteri organizzativi e gli standard dei servizi, affinché siano garantiti livelli uniformi di assistenza alle persone handicappate;

b) promuove, per il perseguimento dell'integrazione tra i servizi socio-assistenziali e sanitari, le intese di programma di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, definendo, a tal fine, uno schema di accordo-quadro coerente con le indicazioni della direttiva di cui alla lettera a);

c) definisce le modalità per l'accreditamento delle strutture private facenti capo ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), nonché i criteri per il convenzionamento, volti ad assicurare, comunque, una considerazione specifica delle strutture esistenti nel territorio regionale;

d) svolge le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap" e verifica il raggiungimento dell'uniformità dei livelli di assistenza;

e) ripartisce i fondi previsti dalla presente legge e promuove la razionalizzazione e l'uso coordinato di tutte le risorse impiegate nel settore, anche attraverso l'incentivazione delle forme di gestione associata degli interventi e dei servizi;

e-bis) promuove la realizzazione di sperimentazioni per l’innovazione del sistema dei servizi per le persone con disabilità;

e-ter) promuove l'utilizzo del budget di progetto, inteso quale insieme delle risorse destinate a personalizzare la risposta appropriata ai-bisogni delle persone con disabilità.

1-bis. abrogato."

Dalla redazione