N10 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo sostituito dall'art. 8, comma 29, della L.R. 30/03/2018, n. 14 e, successivamente, abrogato dall'art. 28, comma 1, della L.R. 03/03/2023, n. 10 a decorrere dal 01/01/2023, così recitava:

"Art. 21 - (Sperimentazione di modelli organizzativi innovativi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti gestori dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g), h), ed i), contributi per sostenere gli oneri connessi all'attuazione delle iniziative finalizzate alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi di interventi e servizi in rete rivolti alle persone disabili, con particolare riguardo al sistema di mobilità e accessibilità.

2. Per l'ottenimento dei contributi, i soggetti gestori presentano apposita istanza alla Direzione regionale competente in materia corredata del programma di attività e del relativo piano finanziario. I contributi possono essere erogati in via anticipata fino all'intero ammontare del finanziamento concesso.

3. Con regolamento sono definiti gli obiettivi strategici delle iniziative, privilegiando la mobilità anche mediante l'utilizzo di taxi, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi."

Dalla redazione