N17 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 28, comma 1, della L.R. 03/03/2023, n. 10 a decorrere dal 01/01/2023, così recitava:

"Art. 1 - (Finalità)

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia garantisce il pieno rispetto della dignità e il diritto all'autonomia delle persone handicappate, riconoscendo e valorizzando la solidarietà sociale; promuove in favore delle medesime un'offerta di servizi coordinati e integrati ed assicura, nel territorio, livelli uniformi di assistenza, salvaguardando altresì il diritto di scelta dei servizi ritenuti più idonei, anche in attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104."

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