N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dal punto 1,del D. Pres. R. 12/02/2008, n. 051/Pres.; dall’art. 1, comma 1, del D. Pres. R. 29/11/2016, n. 0226/Pres. e, successivamente, abrogato dall’art. 3, comma 1, del D. Pres. R. 29/04/2022, n. 057/Pres., così recitava:

"Art. 3 - Criteri di concessione dei contributi

1. È attribuita priorità alle domande di concessione dei contributi che presentano il punteggio più elevato ottenuto dalla somma dei valori, arrotondati alla seconda cifra decimale, ricavati sulla base dei seguenti indicatori esistenti alla data di presentazione della domanda:

a) estensione del piano di insediamento produttivo agricolo: valore del numero di ettari di superficie interessata;

b) frammentazione della proprietà: valore del numero di particelle per unità di superficie (ettaro) ricomprese nel piano;

c) polverizzazione della proprietà: valore del numero di intestatari per unità di superficie (ettaro), interessati dal piano;

d) compartecipazione alla spesa da parte del Comune richiedente: dieci volte il valore della quota percentuale di partecipazione alla spesa ammissibile a contributo.

2. In caso di parità di punteggio vale l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

3. abrogato.

3-bis. Nel caso di reiterazione di una domanda di contributo già inserita nella graduatoria approvata dalla Giunta Regionale nell'anno precedente, che non ha potuto trovare finanziamento, il punteggio ottenuto è aumentato del 15%."

Dalla redazione