L’Ord. Comm. Del. R. 25/11/2016, n. 56 proroga l’efficacia delle disposizioni contenute nel presente paragrafo, consentendo alle imprese già delocalizzate in locali privi dei requisiti igienico-sanitari, strutturali, edilizi, urbanistici ed impiantistici di continuarvi l’attività come segue:

- fino al 31 dicembre 2017, per le imprese che al momento del sisma operavano in locali che al 31 dicembre 2016 saranno agibili;

- fino al 31 dicembre 2018, per le imprese che al momento del sisma operavano in locali che al 31 dicembre 2016 non saranno agibili.

Inoltre stabilisce che la proroga si applica di diritto a tutte le attività già legittimamente delocalizzate in via temporanea ai sensi della presente Ordinanza.

In seguito l’Ord. Comm. Del. R. 28/12/2017, n. 33 proroga l’efficacia delle disposizioni contenute nel presente paragrafo, consentendo alle imprese già delocalizzate in locali privi dei requisiti igienico-sanitari, strutturali, edilizi, urbanistici ed impiantistici di continuarvi l’attività fino al 30 giugno 2018, per le imprese che al momento del sisma operavano in locali che al 31 dicembre 2016 sono tornati agibili:

- resta fermo il termine del 31 dicembre 2018, per le imprese che al momento del sisma operavano in locali che al 31 dicembre 2016 non erano agibili;

- stabilisce che la proroga si applica di diritto a tutte le attività già legittimamente delocalizzate in via temporanea ai sensi della presente Ordinanza.

Infine l’Ord. Comm. Del. R. 01/04/2019, n. 7 proroga l’efficacia delle disposizioni contenute nel presente paragrafo, consentendo alle imprese già delocalizzate in locali privi dei requisiti igienico-sanitari, strutturali, edilizi, urbanistici ed impiantistici di continuarvi l’attività come segue:

a) fino al 30 settembre 2019, per le imprese che al momento del sisma operavano in locali che al 31 dicembre 2018 sono stati dichiarati agibili. Su richiesta del Comune, in casi motivati di comprovata necessità, il Commissario autorizza la continuazione dell’attività oltre il predetto termine, ma comunque entro il 31 dicembre 2020;

b) fino al 31 dicembre 2020, per le imprese che al momento del sisma operavano in locali che al 31 dicembre 2018 non sono stati dichiarati agibili, ma per i quali è in corso l’istruttoria della pratica edilizia per il ripristino o la ricostruzione con i contributi commissariali ai sensi delle ordinanze 29, 51, 57 e 86/2012, 32 e 33/2014, oppure per i quali siano in corso i lavori di ripristino in autonomia, senza essersi avvalsi dei contributi per la ricostruzione, ma comunque nel rispetto delle previsioni urbanistiche ed edilizie. Qualora i locali di cui trattasi ritornino agibili entro il 30 giugno 2020, il termine di cui al presente alinea è anticipato a sei mesi dopo l’ottenuta agibilità dei locali dichiarata dal direttore dei lavori e verificata dal Comune;

Inoltre stabilisce che la proroga, tranne il caso del secondo periodo della lettera a), si applica di diritto a tutte le attività già legittimamente delocalizzate in via temporanea ai sensi della presente Ordinanza.

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