Gli articoli 1, 2, 3 sono stati abrogati e sostituiti dal presente articolo dall’Ord. Comm. Del. R. 14/12/2016, n. 60.

Gli articoli 1, 2 e 3 così recitavano:

“Art. 1 - Edifici composti da sole unità immobiliari di proprietà di persone fisiche

1. Il termine del 30/04/2016 per il deposito delle domande di contributo di cui alle ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012 relative ad edifici composti da unità immobiliari esclusivamente di proprietà di persone fisiche e comprendenti, alla data del sisma, almeno una abitazione principale o un'unità immobiliare sede di un'attività produttiva attiva alla data del sisma, è prorogato al 31/12/2016.


Art. 2 - Edifici formalmente costituiti in condominio composti anche da unità immobiliari di proprietà di imprese

1. Per impresa, ai fini della presente Ordinanza, si intende quella attiva alla data del sisma in settori diversi da quello della produzione primaria dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE.

2. Per gli edifici composti da unità immobiliari con diverse destinazioni d'uso, di cui almeno una di proprietà di impresa e sede di un'attività produttiva attiva alla data del sisma, il termine del 30/04/2016 per il deposito delle domande di contributo di cui alle ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012 è prorogato al 31/12/2016 solo qualora l'edificio sia formalmente costituito in condominio o in consorzio in data antecedente al deposito della domanda di contributo. La quota di contributo relativa alle finiture interne di cui al successivo articolo 4, spettante alle predette unità immobiliari di proprietà di imprese, è riconosciuta ai sensi e nel rispetto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti in "de minimis". A tal fine l'impresa dovrà depositare, insieme alla domanda di contributo, apposita dichiarazione utilizzando i facsimile pubblicati nella sezione "Terremoto, la ricostruzione" del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna in calce alla presente ordinanza.

3. Per gli edifici di cui al comma 2, formalmente costituiti in condominio o in consorzio in data antecedente al deposito della domanda di contributo, qualora la quota parte di contributo relativa alle finiture interne di cui al successivo articolo 4, spettanti alle unità immobiliari di proprietà di imprese e sedi di un'attività produttiva attiva alla data del sisma, fosse non conforme a quanto previsto per gli aiuti in regime di "de minimis", resta confermata la scadenza del 30/04/2016 per il deposito della domanda relativa all'intero edificio. Qualora invece la domanda sia depositata dopo il 30/04/2016, ma comunque entro il 31/12/2016, la quota di contributo relativa alle opere di finitura interna delle unità immobiliari di proprietà di imprese che dovesse eccedere il limite previsto per gli aiuti in regime di "de minimis" non potrà essere concessa.


Art. 3 - Edifici non formalmente costituiti in condominio composti anche da unità immobiliari di proprietà di imprese

1. Per gli edifici composti da unità immobiliari con diverse destinazioni d'uso, di cui almeno una di proprietà di impresa e sede di un'attività produttiva attiva alla data del sisma, non formalmente costituiti in condominio (condominio di fatto) o in consorzio oppure a proprietà indivisa (comunioni), il termine per il deposito delle domande di contributo di cui alle ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012 resta confermato al 30/04/2016.

2. Il termine di cui al comma 1 è prorogato al 31/12/2016 qualora la quota di contributo spettante per le strutture e finiture di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 51/2012 ed ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 86/2012, di competenza delle unità immobiliari di proprietà di imprese, rispetti i limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 "de minimis", ai sensi del quale detti contributi verranno concessi. A tal fine l'impresa dovrà depositare, insieme alla domanda di contributo, apposita dichiarazione utilizzando i fac-simile pubblicati nella sezione "Terremoto, la ricostruzione" del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna in calce alla presente ordinanza.

3. Il termine di cui al comma 1 è prorogato al 31/12/2016 anche qualora la quota di contributo spettante per le strutture e finiture di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 51/2012 ed ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 86/2012 di competenza delle unità immobiliari di proprietà di imprese non rispetti i limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 "de minimis", ma il contributo venga riconosciuto per la sola parte spettante per le strutture ed alle finiture di competenza delle unità immobiliari di proprietà di persone fisiche o di imprese fino alla concorrenza, per queste ultime, del limite previsto dal regime "de minimis", ferma restando la necessità che l'intervento sia eseguito sull'intero edificio.

4. La proroga al 31/12/2016 per gli edifici di cui al comma 1 si applica anche nel caso della presenza nell'edificio di unità immobiliari di proprietà di imprese agricole se destinate ad attività connesse alla produzione primaria di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato. Ferma restando la necessità che l'intervento sia eseguito sull'intero edificio, il contributo per la parte spettante alle strutture ed alle finiture di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 51/2012 ed ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 86/2012, di competenza delle unità immobiliari di proprietà delle citate imprese, potrà essere riconosciuto nel rispetto dei limiti ed alle condizioni del Regolamento (UE) 1408/2013.”

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