N36 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 05/07/2023, n. 11, così recitava:

"Art. 11 - (Direttore generale)

1. Il direttore generale è l’organo di amministrazione dell’EIC ed è nominato dal Presidente su deliberazione del Comitato esecutivo, tra soggetti in possesso di laurea magistrale o equivalente, di professionalità e competenza maturate per almeno cinque anni nel settore dei servizi pubblici locali.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato di durata quinquennale. Il direttore generale percepisce un trattamento economico determinato dal Comitato esecutivo con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale e nei limiti fissati dalla normativa nazionale in materia.

3. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività e per i dipendenti pubblici è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell’Ente Idrico Regionale. Il contratto disciplina la revoca dall’incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.

4. Alla nomina del direttore generale si applicano le cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190)."

Dalla redazione