Articolo abrogato dalla L.R. del 24/01/2014 n. 5. L’articolo 8 così recitava: “Art. 8 - Competenze delle province - 1. Sono di competenza delle province, nel rispetto della normativa statale vigente:

a) l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

b) le funzioni amministrative concernenti la programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti, l'adozione del piano d'ambito e del programma degli interventi di cui al decreto legislativo n. 152/06, articolo 203;

c) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e il conseguente monitoraggio;

d) il controllo periodico sulle attività di gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti ivi compreso l'accertamento delle violazioni della presente legge e delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152/06, parte quarta;

e) la verifica e il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate ai sensi della normativa vigente;

f) l'individuazione, entro novanta giorni dall'approvazione del piano regionale di cui all'articolo 10, delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale - PTCP - di cui alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, ove adottato, e dei criteri stabiliti dalla regione, sentiti i comuni, nonché l'individuazione, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di almeno un sito per la realizzazione di impianti di discarica;

g) l'esercizio del potere sostitutivo, nel caso di inerzia dei comuni, per l'espletamento delle funzioni e delle attività loro conferite dalla presente legge;

h) la promozione a livello provinciale delle attività conferite ai comuni ai sensi dell'articolo 4.

2. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, le province possono avvalersi di organismi pubblici, ivi inclusa l'ARPAC, con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, con i quali stipulano apposite convenzioni.

3. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti curando, in particolare, che siano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui al decreto legislativo 152/06, articoli 214, 215 e 216, e che i controlli concernenti la raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.”

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