Il comma 1 dell'art. 43 della L.R. 22/11/2018, n. 38 dispone:

"1. I Baffer di cui al punto 1.2 Beni monumentali 1.4 Beni paesaggistici: in riferimento a laghi ed invasi artificiali, fiumi, torrenti e corsi d'acqua, centri urbani, centri storici, 2.4 Rete Natura 2000, così come individuati e definiti nell'Allegato A della legge regionale n. 54/2015 e ss.mm.ii., trovano applicazione esclusivamente nelle aree territoriali visibili dal bene monumentale vincolato se l'impianto FER in progetto non risulta in correlazione visiva con lo stesso bene vincolato da punti di vista privilegiati."

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza del 23/12/2019, n. 286, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 43 della L.R. 38/2018.

Dalla redazione