Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 14 - (Sostituzione dell'art. 71 della l.r. 18/1983)

1. L'articolo 71 della l.r. 18/1983 è sostituito dal seguente:

"Art. 71 - (Manufatti connessi alla conduzione del fondo)

1. Sono considerati manufatti connessi alla conduzione del fondo: i ricoveri per attrezzi, macchinari e per gli animali, ivi comprese le strutture di ricovero previste dall'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 47 (Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione), gli impianti fissi di protezione dei prodotti, i silos e le altre opere di stoccaggio, gli impianti energetici, di irrigazione e di smaltimento.

2. I manufatti di cui al comma 1 possono essere realizzati anche indipendentemente dalla presenza di edifici con destinazione residenziale. È consentita una superficie utile corrispondente ad un indice max di mq 0,015/mq fino ad un massimo di 600 metri quadrati. Per tali interventi il fondo deve avere una consistenza di almeno 3.000 metri quadrati.

3. Non è soggetta alle limitazioni di cui al comma 2 la realizzazione di serre o coperture stagionali destinate a proteggere le colture per le quali non è necessaria nessuna autorizzazione o concessione da parte del Comune.".”

Dalla redazione