Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1, L.R. 27/09/2016, n. 34 e, successivamente, abrogato dall'art. 20, comma 1, della L.R. 06/06/2023, n. 25, così recitava:

"Art. 15-octies - Clausola valutativa

1. Ogni anno, a partire dalla piena operatività dell’Agenzia in relazione allo svolgimento delle funzioni attribuite dal presente Titolo, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione del presente Titolo e sui risultati prodotti, riferendo in particolare in che misura la centralizzazione della committenza abbia modificato le modalità di approvvigionamento di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni del territorio regionale e quale sia l'efficacia degli interventi previsti.

2. La Commissione competente discute gli esiti della valutazione per l’eventuale rimodulazione dell’intervento normativo.

3. La relazione sarà resa pubblica mediante il sito web del Consiglio regionale."

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