Articolo abrogato dall'art. 20, comma 1, della L.R. 06/06/2023, n. 25, così recitava:

"Art. 22 - Controllo

1. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.

2. È disposta l'allegazione del bilancio preventivo e consuntivo dell'Agenzia a quelli della Regione Abruzzo ai sensi delle vigenti norme di contabilità regionale.

3. La Giunta regionale dispone, con provvedimento motivato, lo scioglimento degli Organi dell'Agenzia in caso di gravi disfunzioni o deficienze amministrative, per gravi violazioni di legge e di regolamenti e per altre gravi irregolarità che compromettano il normale funzionamento dell'Agenzia stessa.

4. Il Presidente della Giunta regionale decreta lo scioglimento e nomina contestualmente un Commissario straordinario per l'amministrazione dell'Agenzia.

5. I nuovi organi devono essere nominati entro tre mesi.

6. In caso di omissione o di ritardo nell'adozione di un atto obbligatorio per espressa disposizione, il Presidente della Giunta regionale diffida a compierlo assegnando un termine, trascorso il quale dispone l'invio di un Commissario ad acta per il compimento dell'atto stesso."

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