N29 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall’art. 3, comma 2 della L.R. 27/09/2016, n. 34 e, successivamente, abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.R. 06/02/2025, n. 3, a decorrere dal 08/02/2025, così recitava:

"Art. 9 - Compiti dell'Agenzia

1. L'Agenzia provvede:

a) alla progettazione, alla gestione ed al controllo della Rete unitaria della pubblica amministrazione regionale, anche in collaborazione con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione;

b) a gestire il Centro tecnico della Rete unitaria della pubblica amministrazione regionale.

2. L'Agenzia:

a) coordina l'integrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione regionale alla Rete unitaria della pubblica amministrazione centrale (R.U.P.A.), di cui alla Dir. P.C.M. 5 settembre 1995, raccordando le azioni di sperimentazione e attuazione a tal fine previste con quelle pianificate nel piano triennale, anche in collaborazione con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

b) individua e promuove idonee strategie di funzionamento per le attività di sviluppo e realizzazione della rete sul piano infrastrutturale dei servizi considerando le opportunità di finanziamenti privati e l'insieme degli strumenti a livello comunitario, statale, regionale e locale;

c) fornisce l'assistenza tecnica centrale per quanto necessario alla rete di interconnessione delle Aziende pubbliche locali, delle istituzioni e degli altri Enti locali territoriali regionali.

3. L'agenzia, in collaborazione con il Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione, predispone e attua piani di formazione del personale della Giunta regionale, delle Agenzie e/o delle Aziende regionali circa l'uso delle tecnologie informatiche e telematiche.

4. L'Agenzia può predisporre ed attuare piani di formazione ed aggiornamento del personale delle Aziende partecipate dalla Regione, delle Aziende pubbliche locali, delle Istituzioni e degli altri Enti locali territoriali della Regione, circa l'utilizzo delle tecnologie informatiche.

5. L'Agenzia può, altresì, promuovere la costituzione e partecipare a consorzi, società ed organismi vari per la migliore realizzazione dei propri compiti di istituto, sentita la Direzione generale e previa autorizzazione della Giunta regionale.

6. L'Agenzia, con il Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione, promuove e gestisce progetti d'innovazione tecnologica in ambito informatico e telematico che godano anche dei finanziamenti comunitari, nazionali e regionali che devono essere approvati dalla Giunta regionale."

Dalla redazione