N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato ai sensi dell'art. 122, comma 2, della L.R. 15/02/2023, n. 10, a decorrere dal 21/08/2023, così recitava:

"Art. 2 - Modifiche all'art. 2 della L.R. 44/2017

1. All'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 2017, n. 44 (Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di agenzie di viaggi e turismo e di attività professionale di guida speleologica. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di organizzazione diretta di eventi e concessione di contributi alla cultura (Legge europea regionale 2017)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Per le finalità di cui al comma 1 e nel rispetto del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio) come modificato dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62 (Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio), il presente titolo disciplina:

a) l'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggio e turismo;

b) l'organizzazione e la vendita di pacchetti turistici e dei servizi turistici collegati;

c) l'organizzazione e la vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni esclusivamente per i propri associati, esercitata dalle associazioni senza scopo di lucro;

d) le modalità di accesso all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per quanto non previsto nel presente Titolo si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 79/2011 ed al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).""

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