Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 41

1. Il comma 2 dell'art. 71 della L.R. n. 18 del 1983 è così sostituito:

“2. Tali manufatti possono essere realizzati anche indipendentemente dalla presenza di edifici con destinazione residenziale. E' consentita una superficie utile corrispondente ad un indice massimo di utilizzazione di mq. 150 per ettaro, e comunque non superiore a 600 mq., e non è soggetta a tali limiti la realizzazione di serre e di coperture stagionali destinate a proteggere le colture.”.

2. All'art. 71 della L.R. n. 18 del 1983 è aggiunto infine il seguente comma:

“3. Per la realizzazione di tali manufatti l'unità minima aziendale deve disporre di almeno mq. 10.000.”.”

Dalla redazione