Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 46

1. Il comma 1 dell'art. 80 della L.R. n. 18 del 1983, come sostituito dall'art. 3 della L.R. n. 47 del 1990 è così sostituito:

“1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste da atti pianificatori generali o normativi vigenti, gli interventi edilizi sono assoggettati alle seguenti limitazioni.”.

2. Nel comma 4, primo alinea, dell'art. 80 della L.R. n. 18 del 1983, come sostituito dall'art. 3 della L.R. n. 47 del 1990, le seguenti parole sono soppresse “definito come zone omogenee di tipo A e B negli strumenti urbanistici non ancora adeguati alla presente legge.”.

3. Dopo il comma 5 dell'art. 80 della L.R. n. 18 del 1983 è aggiunto il seguente comma:

“6. All'interno del perimetro del centro urbano l'edificazione è interdetta entro una fascia di 10 m. dagli argini dei corsi d'acqua.”.”

Dalla redazione