Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 45

1. Il comma 1 dell'art. 79 della L.R. n. 18 del 1983 è così sostituito:

“1. È vietata ogni attività di trasformazione urbanistica:

a) nelle aree che risultino boscate nella Carta dell'uso del suolo;

b) nelle aree boscate, ancorché percorse dal fuoco, o soggette a rimboschimento o esposte a dissesto, pericolo di frane o alluvioni o comunque che presentino caratteri geomorfologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti.”.”

Dalla redazione