Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 2

1. Il comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 18 del 1983 è sostituito dal seguente:

“2. Entro 10 gg. dall'adozione di cui al precedente comma, il documento preliminare viene pubblicato sul BURA e inviato alle Province, agli Enti locali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alle Regioni limitrofe ed alle associazioni di categoria più rappresentative. Le Amministrazioni statali interessate hanno l'onere di comunicare alla Regione le proprie osservazioni, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 241/90, entro il termine di 90 gg. dall'invio del documento alla Presidenza del Consiglio.”

2. Al comma 5 dell'art. 4 della L.R. n. 18 del 1983 le parole “il comitato per il territorio e l'ambiente” sono così sostituite: “il comitato regionale tecnico amministrativo”.

3. Il comma 6 dell'art. 4 della L.R. n. 18 del 1983 è sostituito dal seguente:

“6. Il Quadro di riferimento regionale è approvato con deliberazione del Consiglio regionale. Il provvedimento di approvazione è pubblicato nel B.U. della Regione e ne è data altresì notizia sulla G.U. della Repubblica Italiana.”.”

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