Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 27

1. Il comma 1 dell'art. 49 della L.R. n. 18 del 1983 è così sostituito:

“1. Il Presidente del CRTA ed i Presidenti delle Sezioni Provinciali, predispongono ed aggiornano periodicamente il calendario dei lavori per l'attività degli Organismi consultivi previsti dalla resente legge, dandone comunicazione ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale; stabiliscono le priorità dell'attività degli Organismi medesimi per l'esame delle pratiche, tenuto conto dell'ordine cronologico di trasmissione, dell'importanza del Comune, dell'urgenza degli argomenti da trattare, delle particolari esigenze di attuazione tecnica ed economica dei piani, della salvaguardia del territorio e dell'ambiente di eventuali indifferibilità.”.”

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