Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 23

1. Il comma 1 dell'art. 42 della L.R. n. 18 del 1983 è così sostituito:

“1. Ciascuna Sezione urbanistica provinciale è composta da sei esperti esterni, di cui due in rappresentanza delle minoranze, eletti da ogni Consiglio provinciale, e da due funzionari tecnici del Servizio urbanistico provinciale di cui uno responsabile dello stesso.”.

2. Il comma 3 dell'art. 42 della L.R. n. 18 del 1983 è sostituito dal seguente:

“3. Ai fini dell'esercizio delle deleghe previste dalla presente legge la Sezione urbanistica provinciale svolge funzione consultiva per la Provincia.”.”

Dalla redazione