Articolo abrogato dalla L.R. 31/07/2018, n. 23, così recitava:

“Art. 5 - (Modifiche alla L.R. 30/2016)

1. La legge regionale 30 agosto 2016, n. 30 (Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 in materia di procedure d'infrazione e aiuti di Stato, per l'attuazione della direttiva 2014/64/UE, della direttiva 2009/158/CE e della direttiva 2006/123/CE - (Legge europea regionale 2016)) è così modificata:

a) all’articolo 15, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi 4 bis e 4 ter:

"4 bis. La presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell’impresa, sia individuale, sia societaria, ai fini previdenziali costituisce criterio di priorità cui fare riferimento nell’ambito delle procedure di selezione per l’assegnazione delle aree pubbliche nel caso di pluralità di domande concorrenti secondo le modalità stabilite dall’Intesa e dai successivi atti attuativi.

4 ter. Il criterio di priorità legato alla presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell’impresa è da intendersi riferito soltanto a colui che partecipa alla selezione e attribuisce un punteggio pari a 3 per l’impresa in possesso dei menzionati certificati.";

b) gli articoli 23, 24 e 25 sono abrogati;

c) al comma 1 dell’articolo 26 le parole "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 3," sono soppresse.”

Dalla redazione