Articolo aggiunto dall'art. unico della L. 01/11/1973, n. 774 e, successivamente, abrogato dall'art. 2, comma 3, del D.L. 02/03/1989, n. 65 (L. 26/04/1989, n. 155), così recitava:

“Art. 12-bis.

Per esigenze connesse con la situazione economica del Paese, con decreto del Ministro del Tesoro può consentirsi, per periodi di durata determinata, che le amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, concedano a richiesta delle imprese appaltatrici o fornitrici di beni o di servizi, dopo l’ultimazione dei lavori, ovvero dopo la consegna dei beni o la prestazione dei servizi oggetto della fornitura, una anticipazione nel limite massimo del settantacinque per cento delle somme eventualmente ancora dovute a norma di legge o di contratto sui pagamenti in conto nonché di quelle dovute dopo il collaudo, o l’atto a questo equivalente, dei lavori e delle forniture.

Per la concessione dell’anticipazione l’impresa contraente è tenuta a prestare idonee garanzie bancarie o equivalenti.

Sull’importo dell’anticipazione concessa a norma del presente articolo sarà trattenuta l’eventuale somma da recuperare a saldo delle anticipazioni concesse ai sensi del precedente art. 12.

Il recupero dell’anticipazione di cui al presente articolo sarà effettuato sul saldo del prezzo contrattuale e, quando occorra, mediante le garanzie di cui al precedente secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti, istituti ed aziende di cui all’ottavo comma del precedente art. 12.

Le anticipazioni di cui al presente articolo e quelle di cui all’articolo precedente sono effettuate in conto mutuo dagli istituti mutuanti qualora i lavori e le forniture siano eseguiti dagli enti, istituti ed aziende, di cui al comma precedente, con mutui assistiti o meno da contributi. Negli altri casi e in facoltà dei predetti enti, istituti ed aziende di concedere le anticipazioni.

Resta comunque salva la disciplina prevista, per gli appalti di opere pubbliche, dall’art. 4 della L. 17 febbraio 1968 n. 93.

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