N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 14, comma 1, del D.P.R. 20/08/2001, n. 384, così recitava:

“Art. 8.

I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto reale previo parere del Consiglio di Stato.

Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l’importo superi le lire 7.200.000.”

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