Articolo abrogato dall'art. 5, comma 2, della L. 12/02/1942, n. 183, così recitava:

"Art. 72.

I consorzi di esecuzione di opere di miglioramento fondiario possono presentare, per l'approvazione del ministro per l'agricoltura e per le foreste, il piano di ripartizione della spesa delle opere, con l'indicazione dell'importo totale del contributo a carico di ciascun proprietario e della quota massima di tale contributo, annualmente esigibile.

Approvato il piano e fatta iscrizione dell'onere a carico di ciascun consorziato, nello speciale registro di cui all'articolo 9 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, i contributi, entro i limiti di importo previsti dal piano, sono garantiti da privilegio.

Il privilegio prende grado dopo quello dell'imposta fondiaria e delle relative sovrimposte provinciali e comunali, ma non può pregiudicare le ipoteche e i diritti reali di ogni genere acquistati sul fondo da terzi, prima dell'iscrizione."

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