Ai sensi dell'articolo unico, della L. 18/12/1959, n. 1117, il sussidio di cui al presente articolo seguenti, è elevato sino al 50% della spesa per la costruzione di piccoli laghi e degli impianti necessari all'utilizzazione dell'acqua invasata destinata all'irrigazione ed alla fertirrigazione dei terreni.

Ai sensi dell'art. 1, del D. Leg.vo P. 22/06/1946, n. 33, per i lavori di ricostruzione e di riparazione delle opere di miglioramento fondiario distrutte o danneggiate da eventi bellici, i sussidi previsti dal presente R.D., possono essere elevati fino al 45% della spesa.

Per le zone particolarmente danneggiate, che saranno determinate con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro, la misura dei detti sussidi potrà essere ulteriormente elevata fino al 60% della spesa."

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