Ai sensi dell'art. 2, della L. 15/04/1942, n. 515, i premi previsti dal presente articolo, possono essere concessi anche a favore di consorzi di bonifica e di enti di colonizzazione che si propongano, d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate, di provvedere alla preparazione tecnica dei dirigenti e delle maestranze agricole in determinati Comprensori di bonifica nei quali lo sviluppo delle opere pubbliche e private consentirebbe l'introduzione di nuovi ordinamenti produttivi, ma questi incontrino ostacoli nelle tradizioni e nella deficiente preparazione tecnica dell'ambiente agrario.

In difetto di iniziative di questi enti, i premi possono essere concessi anche a società esercenti industrie agrarie nel Comprensorio di bonifica o filiazioni di esse appositamente costituite, quando nelle condizioni previste dal precedente comma, si propongano di promuovere la preparazione tecnica necessaria alla coltivazione di piante industriali, utili alla introduzione dei nuovi ordinamenti previsti per la bonifica."

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