Articolo abrogato dal D. Leg.vo 13/07/1994, n. 480.

Il D. Leg.vo 13/07/1994, n. 480, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito".

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