La vigente normativa D.M. 10/3/98 (Criteri generali di sicurezza e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro) – All. III. fornisce le seguenti definizioni:

Via di uscita (da utilizzare in caso di emergenza): percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli occupanti un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.

Uscita di piano: uscita che consenta alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue:

a) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro;

b) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l'uscita che immette in un luogo sicuro;

c) uscita che immette su di una scala esterna.

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