Articolo abrogato a decorrere dal 20 luglio 2000 ai sensi dell’art. 231 del D.P.R. 554/1999, Regolamento di attuazione della Legge Merloni (109/94). Segue il testo dell’articolo abrogato.

[Comma già modificato dalla L: 687/1984] 1. "Nei casi in cui, a norma dell'articolo 5, lettera f), della legge 8 agosto 1977, n. 584, e delle disposizioni vigenti per gli appalti non disciplinati da detta legge, é consentita l' esecuzione di lavori complementari da parte dell' aggiudicatario dei lavori principali, l' amministrazione può autorizzare la consegna dei lavori previo parere favorevole dell' organo consultivo o deliberante in merito all' approvazione della relativa perizia.

Deve in ogni caso essere garantita la copertura finanziaria".

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