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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 106. - (Esecuzione di pene pecuniarie)
L’articolo 586 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 586. - (Esecuzione di pene pecuniarie). - Le condanne a pene pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.
Per l’esecuzione delle pene pecuniarie pagabili ratealmente si osservano le disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ma l’avviso di pagamento e il precetto debbono indicare l’importo e la scadenza delle singole rate.
Per le garanzie di esecuzione si osservano gli articoli 616, 617 e 618.
Se si tratta di pena pecuniaria applicata con decreto di condanna emesso dal pretore, assieme al decreto è notificato il precetto con cui si ingiunge di pagare la multa o l’ammenda inflitta e le spese del procedimento entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per proporre opposizione; ovvero, limitatamente alle pene pecuniarie per le quali sia stato disposto il pagamento rateale, entro i cinque giorni successivi alla scadenza di ogni singola rata, sempre che l’opposizione stessa non sia stata proposta.
Quando sia decorso inutilmente il tempo fissato nel precetto per il pagamento della pena rateale, il pubblico ministero o il pretore ordina la conversione della pena pecuniaria per la parte corrispondente.
Quando sono accertate la mancanza di pagamento della pena pecuniaria e l’insolvibilità del condannato e, se ne è il caso, della persona civilmente obbligata per l’ammenda, il pubblico ministero o il pretore ordina la conversione della pena pecuniaria.
Se l’interessato dichiara di opporsi al provvedimento del pubblico ministero o del pretore, si applica il secondo capoverso dell’articolo 582 senza effetto sospensivo".”
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