N57 | Bollettino di Legislazione Tecnica
La Sent. Corte Cost. 06/07/1987, n. 267 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui escludeva la reiterabilità del provvedimento previsto dall’art. 77 della stessa legge quando l’imputato doveva rispondere di reati che si legavano con il vincolo della continuazione a quelli per i quali egli già aveva beneficiato del provvedimento.

In seguito articolo abrogato dall'art. 234, del D. Leg.vo 28/07/1989, n. 271, così recitava:

“Art. 80. - (Esclusioni soggettive)

Il provvedimento di cui all’articolo 77 non può essere emesso nei confronti di chi in precedenza ne ha già beneficiato o nei confronti di chi ha riportato condanna a pena detentiva.”

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