N56 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 234, del D. Leg.vo 28/07/1989, n. 271, così recitava:

“Art. 79. - (Applicazione nell’ulteriore corso del procedimento)

Il giudice può procedere ai sensi dell’articolo 77 in ogni stato e grado del procedimento, quando l’imputato ha formulato la richiesta di cui allo stesso articolo nel termine ivi previsto.”

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