Articolo abrogato dall’art. 98, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 150, a decorrere dal 30/12/2022, così recitava:

“Art. 105. - (Lavoro sostitutivo)

Il lavoro sostitutivo consiste nella prestazione di un’attività non retribuita, a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell’ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni da parte del Ministero di grazia e giustizia, che può delegare il magistrato di sorveglianza.

Tale attività si svolge nell’ambito della provincia in cui il condannato ha la residenza, per una giornata lavorativa per settimana, salvo che il condannato chieda di essere ammesso ad una maggiore frequenza settimanale.”

Dalla redazione