La Sent. Corte Cost. 23/12/1994, n. 440 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del terzo comma del presente articolo, nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato, il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, anziché settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata.

La Sent. Corte Cost. 21/06/1996, n. 206 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo comma del presente articolo, nella parte in cui non consente che il lavoro sostitutivo, a richiesta del condannato, sia concesso anche nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire sia superiore ad un milione.

La Sent. Corte Cost. 12/01/2012, n. 1 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, sopravvenuta dall’8 agosto 2009, del terzo comma del presente articolo, nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato, il ragguaglio ha luogo calcolando euro 38, o frazione di euro 38, anziché euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata.

In seguito articolo sostituito dall’art. 71, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 150, a decorrere dal 30/12/2022.

Dalla redazione