N15 | Bollettino di Legislazione Tecnica
La Sent. Corte Cost. 19/05/1993, n. 249 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui stabiliva che le pene sostitutive non si applicavano al reato previsto dall'art. 590, secondo e terzo comma, del codice penale, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 del codice penale.

La Sent. Corte Cost. 03/04/1997, n. 78 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui escludeva che le sanzioni sostitutive si applicavano ai reati previsti dall'art. 452, secondo comma, del codice penale.

La Sent. Corte Cost. 18/07/1998, n. 291 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui escludeva che le sanzioni sostitutive si applicavano al reato di commercio di sostanze alimentari nocive previsto dall'art. 444 del codice penale.

La Sent. Corte Cost. 23/06/1994, n. 254 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2, nella parte in cui escludeva che le pene sostitutive si applicavano ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

In seguito articolo abrogato dall'art. 4, comma 1, della L. 12/06/2003, n. 134.

Dalla redazione