L’art. 2, comma 12-quater, del D.L. 225/2010 (L. 10/2011), ha stabilito che “Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è elevato a novanta giorni per i datori di lavoro del settore minerario, con l'esclusione del personale di sottosuolo e di quello adibito alle attività di movimentazione e trasporto del minerale, al quale si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 2, della medesima legge.”.

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