Articolo abrogato dal D. Leg.vo 14/09/2015, n. 148, così recitava:

“Art. 5. — I periodi di sospensione per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la determinazione della misura di questa fino ad un massimo complessivo di 36 mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore.

Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.”


L’articolo 46, comma 5 del D. Leg.vo 148/2015 ha disposto che laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio al presente articolo, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del D. Leg.vo 148/2015.

Dalla redazione