Articolo abrogato dal D. Leg.vo 14/09/2015, n. 148, così recitava:

“Art. 4. — Avverso il provvedimento della commissione provinciale è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, alla commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058.

Il ricorso può essere proposto entro il termine di 30 giorni dalla data della delibera anche da parte di ciascuno dei partecipanti alla seduta della commissione provinciale che, nel corso della votazione, abbia motivato il proprio dissenso chiedendone l'inserimento a verbale.

Sui ricorsi di cui al presente articolo la commissione centrale decide in via definitiva.”


L’articolo 46, comma 5 del D. Leg.vo 148/2015 ha disposto che laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio al presente articolo, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del D. Leg.vo 148/2015.

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