Articolo abrogato dalla L. 28/06/2012, n. 92 a decorrere dal 01/01/2017, così recitava:

“Art. 18.

Chiunque rende dichiarazioni false o compie atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri la prestazione prevista dall'articolo 9 della presente legge è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la multa da L. 20.000 a L. 200.000.

Se il reato è commesso dal datore di lavoro, questi è punito con la multa da L. 20.000 a L. 200.000 per ciascun lavoratore cui il reato stesso si riferisca.

I proventi delle pene pecuniarie relative all'applicazione della presente legge sono devoluti alla gestione speciale dell'edilizia di cui al precedente articolo 15.”

Dalla redazione