Articolo abrogato dalla L. 28/06/2012, n. 92 a decorrere dal 01/01/2017, così recitava:

“Art. 11.

Il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto dal giorno dell'iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento; nel caso in cui l'iscrizione avvenga entro i sette giorni successivi a quello di licenziamento, il trattamento speciale è corrisposto dal primo giorno di disoccupazione.

Agli operai che hanno i requisiti lavorativi previsti dall'articolo 9 della presente legge il trattamento speciale è corrisposto anche per il periodo di sospensione dal lavoro verificatosi immediatamente prima del licenziamento, qualora il datore di lavoro abbia avanzato richiesta di integrazione salariale ma questa sia stata respinta per motivi diversi da quello della tardiva presentazione e il licenziamento sia avvenuto entro il periodo massimo di tre mesi dall'inizio della sospensione.

In tale caso il trattamento speciale decorre, anche in mancanza dell'iscrizione nelle liste di collocamento, dalla data di inizio della sospensione dal lavoro, previa presentazione da parte del datore di lavoro dell'elenco nominativo dei lavoratori sospesi cui si riferiva la domanda di integrazione salariale.

Il lavoratore cessa dal diritto al trattamento speciale di cui alla presente legge quando nel periodo di un anno immediatamente precedente risultano corrisposte complessivamente 90 giornate del trattamento medesimo.”

Dalla redazione