Articolo soppresso dalla legge di conversione 04/12/1993, n. 494, così recitava:

“Art. 3

1. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per ogni metro quadrato di mare territoriale è determinato come segue, purché il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone:

a) lire millequattrocento per gli specchi all'interno dei porti o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall'articolo 5 del testo unico sui porti, spiagge e fari, approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro cento metri dalla costa;

b) lire mille per gli specchi acquei compresi tra cento e trecento metri dalla costa;

c) lire ottocento per gli specchi acquei oltre trecento metri dalla costa;

d) lire quattrocento per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi-boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui alla lettera a).

2. Per i manufatti adagiati sul fondo del mare le misure di cui al comma 1 sono ridotte del 50 per cento.”

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