Ai sensi dell'art. 52, comma 1, della L. 23/12/1999, n. 488, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli importi mensili della pensione sociale di cui al presente comma, sono elevati di lire 18.000 mensili.

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, della L. 23/12/1998, n. 448, a decorrere dal 1 gennaio 1999, gli importi mensili della pensione sociale di cui al presente comma, sono elevati di lire 100.000 mensili.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. 08/08/1996, n. 417, il termine per l'esercizio della delega conferita dal presente comma, è differito al 31 maggio 1999.

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