Articolo abrogato dal D. Leg.vo 12/04/2006, n. 163, con decorrenza dal 17/10/2008.

L’articolo 353 così recitava:

“Articolo 353

Quando a termini dell'art. 351 l'Amministrazione riconosca di poter annuire alla concessione di sequestri, saranno questi preferibilmente accordati ai creditori per indennità, per mercedi di lavoro e per somministrazioni di ogni genere che si riferiscano all'esecuzione delle stesse opere.”

Dalla redazione