N72 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D.P.R. 21/12/1999, n. 554, a decorrere dal 28/07/2000.

L’articolo 335 così recitava:

“Articolo 335

Tutte le spese relative all'asta, alla stipulazione del contratto, non che quelle di bollo, di iscrizioni ipotecarie per le cauzioni e per quel numero di copie del contratto stesso che sono richieste dai vigenti regolamenti, sono a carico dell'imprenditore.”

Dalla redazione